Regolamento pesca in apnea

06.11.2014 19:31

Il decreto che nello specifico norma la pratica della pesca in apnea ricreativa è il n° 1639/1968 del quale riportiamo gli articoli specifici:

Sezione III: Della pesca subacquea

 

ARTICOLO 128 bis
Esercizio della pesca subacquea sportiva

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.

Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi (ndr. è consentita la cattura solo di molluschi cefalopodi) e crostacei.

ARTICOLO 128 ter
(Art. 3 D.M. 1/6/1987, n. 249)

Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una

bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.

Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

(su questo articolo vi è una precisazione successiva: circolare del Ministero, n° 6227201 del 23/07/1987 che indica come obbligatoria la presenza di un barcaiolo solo se al bordo del mezzo nautico vi è un apparecchio ausiliario di respirazione)

ARTICOLO 129
Limitazioni

L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;

b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle retida posta;

c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti

ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;

e) dal tramonto al sorgere del sole.

ARTICOLO 130
Segnalazioni

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico.

"Ecco come devono essere le bandiere: la prima bianca e blu è quella da utilizzarsi in ambito internazionale, la seconda, che rispecchia la legge italiana, è da utilizzarsi in acque nazionali."

Bandiere di Segnalazione Sub

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

ARTICOLO 131
Limitazione di uso del fucile subacqueo

E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

 

ARTICOLO 142
Limitazioni di cattura

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi (ndr. solo cefalopodi) e crostacei (ndr. nessuno) in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.

Non può essere catturato giornalmente piú di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.